ECOBONUS E SISMABONUS AL 110%, LE ULTIME NOVITÀ

10 Giugno 2020

Le novità riguardanti l’Ecobonus e il Sismabonus, contenute nel Decreto Legge “Rilancio” (n. 34 del 19/05/2020) rappresentano, almeno per quanto si può prevedere fino ad oggi, un’occasione davvero unica, sia per le imprese che per i privati, per realizzare un’importante riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.
Qualche giorno fa sul nostro blog abbiamo già raccontato che, da quando sono state annunciate le prime misure del Decreto riguardanti l’edilizia, tantissime persone hanno contattato Ediltecnica per saperne di più e, in particolare, per chiedere se la nostra impresa farà la cessione del credito.

A quest’ultima domanda non siamo ancora in grado di rispondere nei dettagli perché bisogna attendere innanzitutto la conversione in legge del Decreto, che dovrà avvenire entro il 19 luglio. Il Parlamento potrà infatti apportare, in fase di approvazione, alcune modifiche agli articoli del Decreto che potrebbero cambiare dettagli non irrilevanti nell’applicazione delle norme. Esse inoltre, prima di diventare operative e attuabili, necessitano dei Decreti ministeriali attuativi e dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, elemento dirimente per comprendere chi e come potrà fare la cessione del credito di imposta, saranno da valutare anche i termini dell’accordo con le associazioni che rappresentano il mondo bancario e assicurativo (ABI e ANIA).
Insomma, in queste settimane tutto è ancora in divenire e potrebbero intervenire modifiche sostanziali che determineranno la possibilità di applicare facilmente, o meno, le agevolazioni. Le prime certezze le potremo avere probabilmente solo alla fine di luglio.

Ciò detto, con questo secondo articolo sul tema condividiamo comunque le ultime informazioni come si prospettano ad oggi e ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

La prima informazione fondamentale è che il Decreto “Rilancio” innalza la detrazione da Ecobonus, Sismabonus, e Bonus Edilizia al 110% per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione sarà ripartita in 5 quote annuali.

Questi gli immobili ai quali si potranno applicare i bonus:
– parti comuni di edificio condominiale;
– singole unità immobiliari anche non adibite ad “abitazione principale” (salvo che si tratti di edifici unifamiliari).

I beneficiari potranno essere:
– condomini;
– persone fisiche (non imprese);
– istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con le stesse finalità;
– cooperative a proprietà indivisa.
Vediamo ora le differenze tra i singoli bonus.

Ecobonus al 110%

Riguarda i seguenti interventi:
– “cappotto termico” con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (massimo 60.000 euro di spesa per unità immobiliare);
– su parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (massimo 30.000 euro di spesa per unità immobiliare);
– su edifici unifamiliari destinati ad “abitazione principale” per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (massimo 30.000 euro di spesa);
– di risparmio energetico ordinariamente previsti se eseguiti congiuntamente ad uno dei suddetti.
Per accedere alla detrazione è necessario che gli interventi:
1 – Rispettino i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici.
2 – Assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile.
È inoltre necessario l’A.P.E (Attestato di Prestazione Energetica) pre e post – intervento, rilasciata da un tecnico abilitato.

Sismabonus al 110%

Di fatto vengono potenziati al 110%, dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tutti gli interventi su edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3 a cui spetta:
– il Sismabonus singole unità;
– il Sismabonus condomini;
– il Sismabonus acquisti.
Una novità contenuta nel Decreto “Rilancio” è la detrazione al 90% del premio assicurativo di una polizza per il rischio di eventi calamitosi se l’impresa di assicurazione con cui è contratta è anche cessionaria del credito da Sismabonus

Bonus edilizia 110%

Riguarda gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori integrati connessi alla rete elettrica purché eseguiti congiuntamente ad interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica agevolati con Eco e Sismabonus potenziati al 110%. La spesa massima ammessa a detrazione è di 48.000 euro, nel limite di 2.400 euro per kWh di potenza nominale dell’impianto (ridotto a 1.600 per gli interventi di recupero). La detrazione è però subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata.

Cessione del credito e sconto in fattura

Il Decreto “Rilancio” ha ampliato l’ambito del credito d’imposta e riguarda gli interventi:
– da Ecobonus
– da Sismabonus
– da Bonus facciate
– da Bonus Edilizia (lavori edili)
– impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il credito può essere ceduto a tutti, anche alle banche e agli intermediari con facoltà di successiva cessione.

Per accedere a questa opzione:
– serve il visto di conformità rilasciato da specifici soggetti autorizzati;
– bisogna comunicare i dati dell’opzione in via telematica;
– per l’Ecobonus 110% serve l’asseverazione di tecnici abilitati che attesti il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese (invio di copia all’ENEA);
– per il Sismabonus 110% serve l’asseverazione già prevista che dovrà attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
Va comunque ricordato ancora una volta che le modalità attuative definitive, in questo caso in capo all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dello Sviluppo Economico MISE, saranno stabilite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.

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